La taratura degli strumenti di rilevazione della velocità

La Corte Costituzionale con la sentenza 18/06/2015 n. 113, ha fetto emergere l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 c. 6 del Codice della strada nella parte in cui non prevede che, tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a taratura.

 

L’art. 3 della Costituzione sarebbe violato, sotto il profilo di ragionevolezza, perché, senza giustificazioni, la revisione è prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni comenciali, nelle previsioni del D.M. 28 marzo 2000, n. 182 e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura (Velocità = Spazio / Tempo).


Già in precedenza, l’illegittimità dell’accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma intenazionali UNI 30012/1:1993 e che, in subordine, aveva già eccepito l’illegittimita costituzionale dell’art. 45 del C.d.S. nella parte non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio, norma che non venne ritenuta applicabile al C.d.S. da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


(La norma UNI EN 30012/1:1993 definisce la taratura come: “insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la relazione tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”, pertanto con la taratura si stimano gli errori dello strumento per stabilire se esso rientra nelle specifiche del costruttore e permettere di determinare i valori del misurando).


Non si tratta quindi di una semplice verifica che nel verbale di violazione viene riportato da parte dell’agente accertatore “prima dell’utilizzo è stata effettuata la verifica di funzionalità”, ma che l’apparecchiatura è stata sottoposta ad una verifica metrologica presso la casa costruttrice, ovvero presso uno dei soggetti accreditati presso i centri di taratura ai sensi della legge n. 273/1991, con cadenza annuale o conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e nelle istruzioni di funzionamento fornite del costruttore.


Pongo un esesempio di cosa dobbiamo leggere nel vervale di contestazione secondo la Apparecchiatura utilizzata: strumento di rilevazione elettronica della velocità SODI SCENTIFICA S.P.A. modello AUTOVELOX 105 SE., fabbricante SODI SCIENTIFICA matricola 928004, certificato di omologazione Ministero Infrastruture e Trasporti n. 3387/08 del 07/07/2008. (Ai senzi dell’art. 345 del regolamento al C.d.S. DPR n. 495/1992, l’apparato è nella piena disponibilità e direttamente gestito dalla Polizia Municipale di xxxxxx) tarato presso il Centro di Taratura con CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B 669 del 03/08/2012, apparecchiatura ubicata sulla Strada xxxx ecc.

 

Comm. Geom. Aldo Indini - Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi abilitato nell’espletamento dei servizi di Polizia Stadale.