Sostituzione dei segnali di Divieto di Sosta con Segnali di Divieto di Fermata a Brindisi
Com. Geom. Aldo Indini
Via N.Magaldi n. 1-72100 Brindisi
Brindisi,li 17 febbraio 2014
Comandante Polizia Municipale
Dott. Col. Teodoro Nigro
Viale della Torretta
72100 BRINDISI
E p. c. Assessore al Traffico
Segretario Generale
Dirigente Sett. Trasporti
Amministratore Srl Multiservizi
Loro Sedi BRINDISI
OGGETTO: Sostituzione da parte della Srl Multiservizi dei segnali di Divieto di Sosta con Segnali di Divieto di Fermata, in contrasto con la corretta applicazione della segnaletica stradale.
A seguito di Ordinanza Dirigenziale motivata, probabilmente con il parere della S.V., la Srl. Brindisi Multiservizi, detentrice dell’appalto di installazione e manutenzione della segnaletica stradale, sta provvedendo alla graduale sostituzione dei segnali di “divieto di sosta” con i segnali “divieto di fermata” sulle strade ove, accertato dall’Ufficio Traffico, ritenuto insufficiente il divieto di sosta per la sicurezza della circolazione, affinché il veicolo che sosti o si fermi, venga rimosso.
Detta ordinanza appare in contrasto con il Decreto Ministeriale Prot. 777 del 27/04/2006 inerente la seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.S. in materia di segnaletica stradale che qui appresso si riporta.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto Ministeriale Prot. 777 del 27/04/2006
II° DIRETTIVA SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONEDELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA INMATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PERL’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
8.6 Divieto di sosta e divieto di fermata
Si vuole ora richiamare l’attenzione su un impiego a volte non congruente dei segnali relativi alla sosta e alla fermata. L’art. 157, comma 1, del Codice della strada, definisce la sosta come: “Sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”.
La fermata invece è la “temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”.
Le definizioni appena riportate non lasciano adito a dubbi. Eppure in moltissimi casi si assiste ad un impiego dei segnali di “divieto di sosta” e “divieto di fermata” come alternativi, ovvero si utilizza il secondo come una sorta di rafforzativo del primo. Si ribadisce che il “divieto di fermata” è da impiegarsi solo quando anche la brevissima manovra come descritta nella definizione possa provocare intralcio o pericolo per la circolazione. In caso contrario è più che sufficiente il segnale di divieto di sosta.
Il segnale “divieto di fermata” non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m perché comunque la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell’art. 159 comma 1 lett. c del Codice.
Sotto il profilo del segnalamento si intende qui richiamato quanto già espresso con la direttiva 24 ottobre 2000 al punto 5.3.3. in relazione al principio che non occorre installare segnali di divieto o di obbligo quando una norma di comportamento già prescrive il comportamento da tenere. In proposito, vale comunque il precetto che la sosta di un veicolo non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione. –OMISSIS -
IL MINISTRO
Sono circa un centinaio i cartelli sostituiti,di notte in questi giorni,oltre a quelli installati negli scorsi periodi, ma non vengono rispettati dai veicoli ne rimossi i cassonetti dei rifiuti ove la presenza del cartello “divieto di fermata”dimostra pericolo di intralcio.
La necessità della rimozione coatta scaturisce dal fatto che un eventuale accertamento di violazione posto in via provvisoria sul veicolo in divieto di fermata, accerta che il vigile è a conoscenza che quel veicolo è ritenuto dall’Ufficio Traffico un intralcio alla circolazione, rimanendo così il Comune coinvolto in un concorso di colpa in caso di sinistro, con netta responsabilità del vigile.
Oppure come avvenuto il giorno 11 febbraio u,s, intorno alle ore 12 sull’incrocio tra la via Appia e la Via Tor Pisana ove una macchina in sosta sulla Via Appia in divieto di fermata,ostruendo la corsia di svolta a destra, un vigile ed una vigilessa bussavano ai portoni o visitavano negozi. in cerca affannosa del conducente, invece di provvedere all’immediato prelievo del veicolo.
Sul Viale Aldo Moro, sino ad un mese fa era vietata la sosta, ma era ammessa la fermata anche negli spazzi gialli riservati alla fermata degli autobus, in questo caso qualora si intenda evitare la fermata al segnale di divieto di fermata va posto il pannello integrativo “eccetto bus”.
Tale pannello integrativo “eccetto bus” è stato invece posto anche su tutti i segnali di divieto di fermata ripetuto su ogni incrocio,del Viale Aldo Moro, ma senza segnare a terra lo stallo di fermata, quindi o vanno rimossi i pannelli integrativi o va tracciato su ogni incrocio lo stallo giallo.
Altro episodio con litigi sulla via Orazio Flacco ove giornalmente una trentina di auto non rispettano il divieto di fermata, anche queste vanno rimosse.
Codesto Comando, data la carenza di personale,non può fare fronte ad un assiduo controllo del pericolo segnalato dall’Ufficio Traffico, con oltre un centinaio di macchine da rimuovere giornalmente.
E’ noto alla S. V. che la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche essere conferita agli "ausiliari del traffico" istituiti dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997. Così stabilito dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento (qualora gli ausiliari siano stati nominativamente designati dal sindaco), che la medesima legge ha interpretato come compresi nelle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione ad essi attribuite dalla predetta legge n. 127 del 1997. Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Sarebbe opportuno che la Multiservizi non venda subito anche questi segnali di divieto di soosta rimossi ai “ferri vecchi”, in caso di qualche ripensamento.
Comm. Geom. Aldo Indini - Ex Perito del Traffico del Comune