ll corretto funzionamento delle apparecchiature di misurazione della velocità può essere dimostrato solo attraverso la taratura
Importante sentenza da parte della Corte di Cassazione civile sezione iII – Sentenza 14/12/2015 n. 25125.
OMISSIS
La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 uin data 18 giugno 2015 “dichiarava l’ilegittimità costituzionale dsell’art. 45 co. 6 del decreto legislativo 30 aprile1992 n.285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In conclusione, per effetto della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione di conformità (motivo, quest’ultimo, che conferma il già affermato assorbimento del precedente motivo sub 2),nonché la sua infondatezza).
Nella concreta fattispece la contestata violazione all’art.141 co 8 era conseguente ad accertamento effettuato da apparecchiature non debitamente tarate e quindi, conseguentemente illegittima.
OMISSIS
Comm. Geom. Aldo Indini - Ex Perito del Traffico – Comune di Brindisi